FAQ

Nella nostra sezione Domande frequenti (FAQ) troverete le risposte alle domande più ricorrenti.

Aspetti generali e LPP

LPP sta per legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Stabilisce quali soggetti devono essere assicurati in Svizzera e con quali modalità, anche nel settore del prestito di personale. La Fondazione 2° pilastro swissstaffing è un istituto di previdenza disciplinato dalla LPP.

Hanno l’obbligo assicurativo tutti i collaboratori che:

  • hanno compiuto il 17º anno d’età
  • non hanno ancora raggiunto l’età di pensionamento AVS
  • percepiscono un salario orario superiore a CHF 9.65 o un salario annuale superiore a CHF 21 150
  • ai sensi dell’AI sono invalidi di non oltre il 70%

Nel caso di lavoratori temporanei, valgono inoltre le disposizioni del CCL Prestito di personale.

Le aliquote contributive LPP si compongono di tre parti.

  • Quota di risparmio: stabilita per legge e uguale presso tutte le casse pensioni
  • Costi di rischio: per la copertura in caso di invalidità e decesso
  • Costi di amministrazione: per l’amministrazione e la gestione

La deduzione di coordinamento determina il salario assicurato presso la cassa pensione. Corrisponde a 7/8 della rendita massima annuale AVS e ammonta attualmente a CHF 25 095. Questo importo viene dedotto dal salario di base perché è già assicurato dall’AVS. L’importo esatto può variare in base al regolamento.

Se una persona guadagna più di CHF 90 720, l’assicurazione dell’importo eccedente vale come sovraobbligatoria. Non è obbligatorio assicurare questa somma, a differenza della parte obbligatoria fino a CHF 90 720.
Per molti dipendenti, anche in ambito di lavoro temporaneo, l’assicurazione sovraobbligatoria è utile perché genera averi di vecchiaia più elevati. La Fondazione 2° pilastro swissstaffing offre questa opzione sia per il personale temporaneo che fisso.

Il Consiglio di fondazione è l’organo supremo ed è responsabile dell’amministrazione generale. Ha una composizione paritetica con uno stesso numero di rappresentanti delle aziende affiliate e degli assicurati.

L’assicurazione decorre dal 1º giorno di lavoro:

  • se il rapporto di lavoro ha durata indeterminata
  • se il rapporto di lavoro viene prolungato, senza interruzioni, per una durata superiore ai tre mesi
  • se il dipendente lo richiede
  • se il collaboratore è soggetto all’obbligo di mantenimento dei figli

Decorre altresì dal giorno in cui:

  • un impiego inizialmente previsto per una durata più breve viene prolungato oltre la 13ª settimana nell’arco di 52 settimane dal termine dell’ultimo impiego
  • viene concordata la proroga di un impiego presso la stessa azienda temporanea e la durata totale della proroga e dell’impiego iniziale superano le 13 settimane

Rendita e remunerazione

L’importo annuo della rendita di vecchiaia corrisponde al 6,8% degli averi di vecchiaia accumulati fino al momento del pensionamento.
In caso di pensionamento anticipato, l’aliquota di conversione è ridotta dello 0,2% per ogni anno di anticipo. In caso di pensionmento differito, è maggiorata dello 0,2% per ogni anno di differimento.
Qualora l’importo della rendita di vecchiaia sia inferiore al 10% della rendita minima di vecchiaia AVS, al posto della rendita la fondazione versa un capitale.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel regolamento alla sezione Download.

Tutti gli averi di vecchiaia delle casse pensioni svizzere sono soggetti a interesse, analogamente a un conto di risparmio. Il tasso d’interesse minimo obbligatorio viene stabilito dalla Confederazione.
La Fondazione 2° pilastro swissstaffing versa un tasso d’interesse superiore alla media, in quanto gode di ottima salute dal punto di vista finanziario. Questo consente di accumulare più risparmi, che verranno corrisposti sotto forma di prestazione di libero passaggio o che assicureranno, in futuro, una rendita più elevata.

Se si termina il rapporto di lavoro tra il 60º anno di età (per gli uomini) o il 59º anno di età (per le donne) e l’età ordinaria di pensionamento, si ha diritto a una rendita di vecchiaia anticipata, a meno che non si richieda il trasferimento della prestazione di libero passaggio a un nuovo istituto di previdenza o ci si annunci presso l’assicurazione contro la disoccupazione.

Libero passaggio e uscita

Un conto di libero passaggio è un conto sul quale viene versato il capitale di previdenza dal 2º pilastro quando si esce da una cassa pensione senza essere ancora iscritti a una nuova. Serve esclusivamente alla previdenza professionale e gode di un tasso agevolato.
Un conto di libero passaggio è necessario anche nei seguenti casi:

  • cessazione temporanea dell’attività lucrativa (soggiorno all’estero, formazione continua, disoccupazione)
  • sospensione temporanea dell’attività lucrativa fino alla ripresa del lavoro

Nel caso in cui non abbia predisposto il trasferimento della sua prestazione di libero passaggio a un istituto previdenziale o di libero passaggio, questa verrà versata all’istituto collettore entro 6-9 mesi secondo le disposizioni legali.

  • Istituto collettore: tedesco 041 799 75 75 | francese 021 340 63 33 | italiano 091 610 24 24

I documenti d’uscita vengono inviati automaticamente non appena il datore di lavoro ha comunicato l’uscita del lavoratore.

I bonifici vengono inseriti settimanalmente fino al venerdì e poi vengono eseguiti dalle banche il mercoledì successivo.

In linea di principio no. La prestazione di libero passaggio non può essere versata su un conto privato (art. 5 LFLP). Ci sono tuttavia delle eccezioni:

  • trasferimento definitivo all’estero: in caso di trasferimento in un Paese UE/AELS occorre presentare domanda al fondo di garanzia LPP (tel. +41 31 380 79 71)
  • avvio di un’attività lucrativa indipendente (possibile solo se si è lavoratori indipendenti da meno di un anno)
  • nel caso in cui la prestazione d’uscita sia inferiore al proprio contributo annuale

Importante: il datore di lavoro deve aver comunicato l’uscita. In caso di pagamento in contanti occorre, se sposati, la firma e la carta d’identità dei coniugi.

Se possibile sì. La polizza di versamento velocizza l’elaborazione della pratica e aiuta a evitare errori. In genere, tutti gli istituti di previdenza e di libero passaggio dispongono di polizze di versamento.

L’assicurazione termina l’ultimo giorno del rapporto di lavoro. Se non si inizia un nuovo rapporto di lavoro, l’assicurazione resta valida per un mese.

Sarà inviato un certificato di assicurazione aggiornato per ogni versamento. Poiché la maggior parte degli istituti di previdenza effettua i versamenti solo una volta al mese, può passare un po’ di tempo prima che ci venga accreditato.

Il suo datore di lavoro provvederà automaticamente ad annunciarla. La sua prestazione di libero passaggio relativa al precedente impiego verrà computata al nuovo periodo di assicurazione. Non è necessario fornire ulteriori informazioni relative al versamento.

Invalidità e decesso

Se una persona è riconosciuta invalida dall’AI, sarà considerata invalida anche per la fondazione, a patto che fosse già assicurata presso di essa al momento in cui è subentrata l’incapacità lavorativa, la cui causa ha portato all’invalidità.
Ulteriori informazioni sulle rendite AI sono disponibili direttamente nei regolamenti alla sezione Download.

Durante il periodo in cui il datore di lavoro è tenuto per legge a continuare a versare il salario (art. 324a CO oppure 329f CO), lei continua a versare i contributi. Dopodiché l’obbligo contributivo decade, ma lei rimane comunque assicurato/a fino al termine del contratto.
Se la malattia o l’infortunio sfociano in un’invalidità riconosciuta dall’AI, lei e il suo datore di lavoro siete esentati dall’obbligo contributivo per i 9 mesi precedenti il riconoscimento da parte dell’AI. A partire da quel punto la fondazione subentra nella gestione del conto di risparmio.

In tutti i casi:

  • copia del certificato di famiglia
  • copia dell’atto di morte
  • referto medico sulla causa della morte
  • copia del certificato ereditario
  • copia della decisione dell’AVS relativamente alle rendite per superstiti
  • attestazione di eventuali prestazioni corrisposte da altre assicurazioni sociali (ad es. indennità giornaliere SUVA)
  • coordinate per il versamento

Se la persona deceduta era divorziata: copia della sentenza di divorzio
In caso di figli a carico: atti di nascita, certificato di studio o contratto di apprendistato nonché importo mensile degli assegni familiari

Il nostro team è a disposizione per aiutarla ad espletare tutte le formalità.

Abitazione di proprietà, riscatto e divorzio

Le possibilità a disposizione sono due: la costituzione in pegno o il prelievo anticipato degli averi accumulati. In entrambi i casi è necessario presentare un modulo di richiesta con i relativi documenti. Dopodiché verificheremo la conformità alle disposizioni di legge (OPPA).
Importante:

  • importo minimo per un prelievo anticipato: CHF 20 000
  • a partire dai 50 anni, l’importo massimo corrisponde al valore maggiore tra: gli averi presenti a 50 anni (al netto dei prelievi anticipati) o la metà degli averi a oggi accumulati

Si prega di inviare il modulo di richiesta per posta o di contattarci per ricevere maggiori informazioni.

Per poter effettuare un riscatto è necessario essere assicurati presso la fondazione. Le opzioni di riscatto dipendono dalle disposizioni di legge e dalle prassi fiscali in vigore. La preghiamo di contattarci e le invieremo i documenti necessari.

Ci invii una richiesta per iscritto per posta o via e-mail, comunicandoci la data del matrimonio e la presunta data del divorzio in modo da poterle fornire le informazioni desiderate.

Varie

Ci comunichi la variazione di indirizzo per iscritto per posta o via e-mail. Ricordi anche di comunicare il nuovo indirizzo all’azienda di lavoro temporaneo che l’ha assunta.